Il diritto internazionale sotto attacco della “più grande democrazia del mondo”

Nel giorno in cui gli U.S.A. annunciano, sulla scia dell’assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 alla giurista sudafricana Navanethem Pillay, sanzioni contro la C.P.I. (Cour Pénale Internationale) dell’Aja, riteniamo giusto pubblicare il testo dello Statuto di Roma, approvato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 e ratificato dall’Italia con la Legge 12/7/99 n. 232 (romastat).
Con l’occasione, è bene rammentare la definizione di genocidio contenuta nella Convenzione Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 260 (III) A del 9/12/48, entrata in vigore internazionale il 12/1/51 e ratificata dall’Italia con effetto dal 2/8/52 con approvazione della Legge 11/3/52 n. 153 (fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-358-20250320-it-pdf-a-1):
“(…) per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”

