Sulla natura delle nullità che possono affliggere la C.T.U.: si pronunciano le SEZIONI UNITE e lo fanno ridipingendo il quadro dell’istituto
Già nel precedente articolo del 16/4/21 (https://www.delfinilex.it/la-c-t-u-che-incada-in-ultrapetizione-e-affetta-da-nullita-radicale-e-insanabile/) davamo conto di un contrasto di orientamenti in punto natura della nullità della C.T.U. affetta da ultrapetizione, sul quale erano chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite.
Altra ordinanza remissiva presta l’occasione alla Suprema Corte di tornare sull’argomento e ridefinire al contempo il quadro complessivo – ed i limiti – della Consulenza Tecnica d’Ufficio.
La pronuncia del 28 febbraio scorso (cassazione-SSUU-2022-6500) è complessa e approfondita, prendendo le mosse dai principi basilari e costituzionali della procedura civile (come quello dispositivo, del contraddittorio, del giusto processo) anche nella loro evoluzione a partire dal codice previgente.
Lascia il dubbio, però, di avere operato una (quantomeno parziale ed implicita) abrogazione dell’art. 198 comma 2 c.p.c..
Ci limitiamo qui a ritrascrivere i principi di diritto enunciati:
- “in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio”;
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio”;
- “In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”;
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso”;
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.”.
Valga la pena rammentare che, riguardo al caso di violazione del contraddittorio (di cui al principio sub 4 precedente), la prima difesa utile si individua (nella pronuncia lo si dice espressamente) nelle stesse operazioni peritali contestuali all’acquisizione del documento non prodotto ovvero al più tardi nelle osservazioni alla bozza di C.T.U. in cui se ne dia atto: dunque, la doglianza è di fatto rimessa al C.T.P. (il quale potrebbe incorrere in responsabilità professionali che il legale dovrebbe previamente quanto opportunamente evidenziare sollecitando la massima cautela).