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Un’applicazione dell’art. 2744 c.c. (violazione del divieto di patto commissorio)

Un’applicazione dell’art. 2744 c.c. (violazione del divieto di patto commissorio)

Si tratta di una sentenza del Tribunale di Genova (confermata in appello e in Cassazione), con cui veniva accertata la violazione del divieto in oggetto in relazione alla compravendita di un immobile.

Nella fattispecie, un soggetto – versando in situazioni di difficoltà finanziarie – si rivolgeva ad un amico perché acquistasse un immobile di cui il primo voleva temporaneamente disfarsi per sottrarsi a minacce e aggressioni patrimoniali ed al contempo per ricavarne liquidità. Il trasferimento veniva perfezionato con atto notarile, nel quale il venditore rilasciava addirittura quietanza del prezzo (però incorporato in assegni bancari poi rivelatisi privi di copertura e persino improvvidamente restituiti al traente). Successivamente, l’acquirente si sottraeva ad ogni contatto del venditore teso all’incasso del corrispettivo e quindi alla restituzione del bene. Infine, l’acquirente conferiva l’immobile in una società commerciale da lui stesso amministrata.

Il venditore agiva quindi per accertare l’illiceità della condotta dell’acquirente e di conseguenza la nullità dell’atto traslativo; in subordine per la condanna al pagamento del prezzo pattuito.

Il convenuto acquirente eccepiva in giudizio la fidefacenza della quietanza di pagamento contenuta nell’atto pubblico e (contraddittoriamente) la causa donativa remuneratoria del trasferimento.

La pronuncia si segnala per due aspetti.

Da un lato, in relazione al pagamento del prezzo (pur quietanzato nell’atto pubblico), riconosce valenza probatoria (a sconfessare la dichiarazione di ricevimento del corrispettivo) ai documenti allegati dall’attore (estratti conto bancari e lettera di richiamo di assegni annullati). Così si motiva sul punto: “la quietanza in esame attesta unicamente la ricezione degli assegni pervenuti alla  (…) in pagamento ma non si estende al “buon fine” successivo dei titoli, onde è sempre possibile dare una prova di segno contrario all’apparente confessione – in ciò si sostanzia la quietanza in esame – facendone constare l’erroneità e comunque l’inefficacia dimostrativa rispetto a fatti successivi alla ricezione dei titoli“.

Dall’altro lato, in relazione alla causa del trasferimento, riconosce (accogliendo le relative domande attoree) la sussumibilità del contratto inter partes – come dimostrato in giudizio mediante testimonianze – allo schema del (mutuo garantito da cessione in funzione di garanzia dell’immobile, costituente) patto commissorio vietato dalla legge (art. 2744 c.c.). Discende la radicale invalidità del patto e del trasferimento immobiliare (e del successivo dipendente conferimento dell’immobile in società).

Tribunale-di-Genova-sentenza-1825-2013

 

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