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De iure condendo (o contento): una proposta di modifica del codice di procedura civile

De iure condendo (o contento): una proposta di modifica del codice di procedura civile

Ovvero sul tema: il principio di oralità che permea (già adesso più nella teoria che nella pratica) il rito ordinario civile non meriterebbe una riconsiderazione?

Nella pratica forense, gli operatori del settore quotidianamente si imbattono in udienze di scarsissima utilità, che facilmente potrebbero essere sostituite da una trattazione scritta. Ci riferiamo in particolare a quelle “interlocutorie” nel procedimento di primo grado (di trattazione, di ammissione dei mezzi di prova, di precisazione delle conclusioni) a tutte quelle di secondo grado (sia di prima comparizione che di precisazione delle conclusioni) e del processo esecutivo. Si tratta di udienze che assorbono quantità di tempo e risorse (sia agli avvocati che ai magistrati) del tutto sproporzionate alla loro incidenza: ben potrebbero essere sostituite dal deposito (telematico) di brevi note scritte atte ad integrare il verbale di udienza.

La proposta qui allegata era stata avanzata ad organismi di rappresentanza dell’avvocatura oltre due anni fa. Eppure la sua attualità è emersa ampiamente nella recente fase emergenziale dovuta alla pandemia del COVID-19. Se fosse stata cavalcata e divenuta legge, si sarebbe in grande misura ovviato alla attuale quasi completa paralisi della Giurisdizione.

Uno spunto di riflessione, dunque.

proposta modifica codice procedura civile

 

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