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Fallimento di una parte in causa e interruzione del processo: effetto automatico ma a decorrenza differita.

Fallimento di una parte in causa e interruzione del processo: effetto automatico ma a decorrenza differita.

Con questa pronuncia pubblicata il 26 giugno scorso (cassazione-civile-III-12890-2020), la Terza Sezione della Suprema Corte torna per l’ennesima volta sul tema.

Viene ribadito l’orientamento da lungo tempo consolidato: l’art. 43 comma III L. Fall. (“L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo“), pur introducendo una causa di interruzione  “automatica” del giudizio, va comunque coordinato con l’art. 305 c.p.c. nella formulazione conseguente alle plurime dichiarazioni di parziale incostituzionalità: il termine semestrale per la riassunzione decorre non già dal momento dell’evento interruttivo (ancorché, come accennato, automatico) ma dalla conoscenza che ne abbia la parte interessata a coltivare la lite.

La conoscenza rilevante ai fini della norma appena citata è quella “legale”: ovvero, non una conoscenza informale e/o effettiva e/o aliunde acquisita, ma derivante da atti aventi fede privilegiata.

Il quesito a cui risponde la sentenza in commento è il seguente: può intendersi “conoscenza legale” nel senso suaccennato quella consistente in / derivante da una comunicazione ufficiale (a mezzo p.e.c.) del Curatore al procuratore difensore della parte in altro processo?

La risposta è: no.

La comunicazione (perché assuma rilievo ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione) può sì provenire anche dal Curatore mediante posta elettronica certificata, MA deve riferirsi specificamente al processo in questione e deve quindi essere rivolta al procuratore in quello costituito (nella fattispecie era invece recapitata ad altro legale della stessa parte costituito in altro giudizio)

Comunque, la questione è destinata a breve a perdere interesse: l’art. 143 del C.C.I. (Codice della Crisi d’Impresa) prevede che “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata da giudice“. Questa norma entrerà in vigore non già dal prossimo 15/8/20 (come scrive la Corte, che però redigeva la motivazione nello scorso gennaio) ma dal 1° settembre 2021 (come stabilito dall’art. 5 D.L. 23/20, c.d. “Decreto Liquidità” emanato a fronte dell’emergenza COVID-19).

 

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