Il professionista non comunica al proprio Ordine il domicilio digitale? Sospeso!
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio“.
Questo il testo dell’articolo 29 comma 7-bis del “Decreto semplificazioni” approvato dal Governo il 6 luglio scorso ed in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro è anche previsto, per il caso di omessa pubblicazione e/o comunicazione dei recapiti digitali alla P.A., lo scioglimento o il commissariamento dell’Ordine inadempiente.