Un’applicazione dell’art. 1304 c.c.

Ovvero, quando di una transazione tra altre parti di un giudizio è possibile profittare sebbene in quell’accordo fosse contenuta una clausola con cui si prevedeva espressamente la volontà delle contraenti di proseguire la causa nei confronti degli altri condebitori solidali convenuti. https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/20131114_53043-20091.pdf citterio (sentenza-tribunale-milano 20131114_53043-20091)