Mediazione: finalmente la Cassazione stabilisce che l’onere di introdurla grava sull’ingiungente
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In precedente articolo del 19 giugno scorso (Mediazione obbligatoria. L’amministratore del condominio deve munirsi di apposita autorizzazione assembleare. Ma perché non ingiungere_ – Studio Legale Delfini – https://www.delfinilex.it/mediazione-obbligatoria-lamministratore-del-condominio-deve-munirsi-di-apposita-autorizzazione-assembleare-ma-perche-non-ingiungere/) già rammentavamo come si attendesse un pronunciamento definitivo della Suprema Corte sulla questione: nell’opposizione a decreto ingiuntivo a quale parte spetta introdurre la mediazione obbligatoria?
Bene, con sentenza del 18 settembre scorso (cassazione-civile-su-19596-2020) le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse: quell’onere grava sull’ingiungente (convenuto opposto, ma attore sostanziale). Sicché, ove questi ometta di provvedervi, l’azione (che è quella creditoria, avanzata in via monitoria) diviene improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.