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Mediazione obbligatoria. L’amministratore del condominio deve munirsi di apposita autorizzazione assembleare. Ma perché non ingiungere?

Mediazione obbligatoria. L’amministratore del condominio deve munirsi di apposita autorizzazione assembleare. Ma perché non ingiungere?

Con ordinanza di questo mese (cassazione-civile-10846-2020), la Cassazione rammenta che l’amministratore di condominio che intenda agire per il recupero dei contributi da condomini morosi, deve prima attivare il procedimento di mediazione obbligatoria (rientrando la materia condominiale tra quelle espressamente annoverate nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, pure come novellato nel 2013).

E, per partecipare alla mediazione, occorre ancor prima specifica autorizzazione dell’assemblea di condominio: come del resto è incontrovertibilmente previsto da norma di legge (art. 71-quater disp. att. c.c.).

Nessuno scalpore, dunque.

Semmai, ciò che suggerisce qualche considerazione è il fatto che non si possa comprendere per quale ragione, nella fattispecie, non sia stato adottato ai fini del recupero dei crediti condominiali lo strumento dell’ingiunzione: ed invero, se l’azione fosse stata intentata nelle forme monitorie, l’amministratore non sarebbe incappato nella proclamata improcedibilità della sua domanda.

Non ci si può, difatti, dimenticare che il quarto comma dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 esclude i procedimenti di ingiunzione dalla sanzione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, e ciò vale anche per l’eventuale giudizio di opposizione sino alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto (sia essa di sospensione o di concessione).

Vale la pena, in proposito, sfruttare l’occasione per rammentare anche che ancora non è definitivamente chiarito su quale parte gravi l’onere di promuovere il procedimento mediatorio in corso di opposizione a decreto ingiuntivo: sul creditore opposto o sull’ingiunto opponente?

Buona parte della giurisprudenza di merito (ad es: Tribunali di Firenze e Ferrara; Corte di Appello di Bologna: cfr. sent. 1/10/19 n. 1730), ritiene che sia l’opposto (attore sostanziale) a dover realizzare la condizione di procedibilità della domanda di condanna (promossa sotto forma di ricorso per ingiunzione). A pena di vedere perdere efficacia al provvedimento monitorio già emesso.

La giurisprudenza di legittimità finora espressasi (cfr. Cass. Civ. 3 dicembre 2015 n. 24629; 16 settembre 2019, n. 23003), in linea con altre decisioni di merito (cfr. Tribunale di Roma, Torino, Napoli, Verona, Padova), ha invece individuato nell’opponente (convenuto sostanziale) il soggetto onerato: in quanto è questi ad avere il maggiore interesse a paralizzare la pretesa già accolta per le vie brevi monitorie. Questo secondo orientamento deve riconoscersi (accordando perdurante efficacia al decreto) anche maggiormente aderente alle finalità deflattive dell’istituto della mediazione.

Ad ogni modo, la parola fine sulla questione non è ancora stata scritta: si attende invece la presa di posizione delle Sezioni Unite, a cui la querelle è stata rimessa con ordinanza del 12/7/19 n. 18741 della Terza Sezione.

 

 

 

 

 

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