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Tempo delle notificazioni: l’art. 147 c.p.c. non vale per quelle telematiche.

Tempo delle notificazioni: l’art. 147 c.p.c. non vale per quelle telematiche.

L’articolo 147 del codice di procedura civile prevede che le notifiche possano farsi soltanto tra le ore 7:00 e le ore 21:00.

Ovviamente, quella norma nasceva in un’epoca in cui la notifica poteva avvenire unicamente mediante la consegna materiale di un atto cartaceo. La ratio consisteva nell’esigenza di tutelare il riposo delle persone (cittadini e operatori).

La tecnologia nel frattempo ha fatto i suoi passi a cui il diritto si è andato conformando, sicché oggi è possibile notificare – anche direttamente da parte degli avvocati – atti in formato digitale (si veda la Legge n. 53 del 1994 e successive integrazioni, tra cui particolarmente rilevanti quelle introdotte dal D.L. 179/12).

Lecito domandarsi se quella norma del codice di rito debba applicarsi anche alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata e cosa accada se l’atto venga recapitato al di fuori di quella fascia oraria.

Ebbene, il legislatore non aveva trascurato la questione: l’art. 16-septies del D.L. 179/12 espressamente prevedeva: “La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo“.

Facile intuire i risvolti e le conseguenze pratiche, con particolare attenzione al tema del rispetto dei termini perentori di legge: se la notifica di un atto scade in un certo giorno (si ponga il caso di una opposizione a decreto ingiuntivo), quella norma impone (rectius: imponeva, come si vedrà appresso) di perfezionare la notifica (id est procurarsi il messaggio di ricevuta di avvenuta consegna, salvo che per la scissione degli effetti temporali possa essere sufficiente quello di accettazione da parte del sistema) entro le ore 21:00 di quel giorno.

E questo precetto di legge aveva anche già trovato conferme nella giurisdizione (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, ord. 22/12/17 n. 30766; cassazione-civile-21445-2018; cassazione-civile-32762-2018): con connesse declaratorie di tardività e inammissibilità.

Sul tema è però intervenuto il Giudice delle Leggi, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 16-septies D.L. 179/12 nella parte in cui differisce al giorno successivo l’effetto della notifica eseguita dopo le 21:00 (ma prima delle 24:00). Questa la massima ufficiale della decisione della Consulta:

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16-septies, tramite il rinvio all’art. 147 cod. proc. civ, mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata dalla Corte d’appello di Milano è possibile applicando – in superamento dell’interpretazione consolidatasi come diritto vivente – la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche“.

Già si sono avute pronunzie fondate sulla disposizione come emendata dalla Corte Costituzionale (cassazione-civile-4712-2020).

Dunque, oggi gli avvocati che si riducono a notificare a mezzo p.e.c. un atto in tarda sera… possono dormire sonni più tranquilli.

 

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